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DL ENERGY RELEASE – Aggiornamento DL 17 01/03/2022 (09/2022)

Autore
Settembre 21, 2022

DL ENERGY RELEASE – Aggiornamento del DL n.17 del 1° Marzo 2022

In riferimento al suddetto articolo è stato ritenuto opportuno rinviare a un successivo provvedimento la disciplina delle modalità di ritiro e cessione ai clienti finali dell’energia elettrica da fonti rinnovabili.

Considerato che il provvedere alla vendita di energia da FER (Fonti Energie Rinnovabili) nei confronti dei clienti finali più esposti al costo dell’energia (circa 18 TWh) non dovrà gravare ulteriormente sulle bollette di tutti i consumatori finali, si è ritenuto opportuno fissare il prezzo di cessione a 210 €/MWh (con possibile revisione e aggiornamento, considerato che la proposta del Consiglio dell’UE “COM (2022) 473 prevede che i ricavi di mercato dei produttori di elettricità (dalle fonti individuate da tale proposta) sono limitati a un massimo di 180 €/MWh).

Sono definiti i Clienti finali prioritari: sono considerati clienti finali prioritari ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 17 del 2022, i clienti finali che, alla data di partecipazione alla procedura negoziata, sono alternativamente o congiuntamente:


clienti finali industriali: clienti finali le cui utenze si riferiscono ad unità locali operanti nei settori di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
PMI: come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;
clienti finali localizzati in Sicilia e Sardegna e che partecipano al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell’ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;
clienti finali energivori: imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

Finalità e ambito di applicazione

La cessione avverrà mediante stipulazione di contratti a termine con durata fino al 31 Dicembre 2025.

Determinazione dell’energia elettrica nella disponibilità 

Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE individua i volumi di energia elettrica nella sua disponibilità e comunica al GME l’offerta di vendita dei predetti volumi ai fini della pubblicazione attraverso la sede di negoziazione.

Procedura di assegnazione dell’energia elettrica ai clienti finali 

I clienti finali prioritari, presentano l’offerta di acquisto, producendo idonee garanzie, attraverso la sede di negoziazione del GME.


L’offerta di acquisto presentata risponde ai seguenti criteri:


un volume minimo di energia elettrica richiesta di 1 GWh/anno;
un volume massimo di energia elettrica richiesta non superiore al 3% di quello offerto;
un volume massimo di energia elettrica richiesta complessivamente non superiore al 30% del consumo medio degli ultimi tre anni;
il volume offerto in cessione è ripartito pro quota rispetto ai volumi richiesti dai clienti finali prioritari;
i volumi di energia ripartiti pro quota secondo quanto previsto, non possono essere complessivamente superiori ai volumi di energia singolarmente richiesti;
nel caso in cui, all’esito della procedura di assegnazione svolta ai sensi dei commi precedenti, non sia stato assegnato l’intero volume di energia elettrica, il GME svolge una nuova procedura destinata ai clienti finali non prioritari provvedendo a ripartire il volume residuo con un meccanismo pro quota rispetto ai volumi richiesti dai medesimi clienti.

 

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