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Ministro della Transizione Ecologica – decreto per Gasivori

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Gennaio 20, 2022

E’ stato firmato dal Ministro della Transizione Ecologica l’atteso decreto (il cosiddetto “articolo39 gas del 21/12/2021”) che attua le agevolazioni alle imprese cosiddette “gasivore”, ossia le aziende a forte consumo di gas naturale e che integra il quadro di agevolazioni in bolletta, riguardano il gas per uso non energetico, come definito dal Decreto con riferimento all’articolo 2, par.4, della Direttiva 2003/96/CE. Le agevolazioni riguardano una riduzione delle componenti tariffarie RETIG e REIG, componenti tariffarie relative alla distribuzione e al trasporto del gas naturale, stabilite da ARERA, a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale. Attualmente, nel contesto dell’attuale crisi energetica, tali corrispettivi sono azzerati per tutti gli impieghi, come da delibera ARERA 635/21.

Elementi principali, criteri per il diritto all’agevolazione

L’agevolazione si applica al solo gas per usi non energetici, ovvero:

• “uso del gas naturale per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento ovvero per usi combinati ai soli fini di riduzione chimica, limitatamente all’uso del gas destinato alla trasformazione in prodotti non energetici e per fini non energetici”.

Le aziende ammesse all’agevolazione sono quelle che presentano un codice ATECO primario tra quelli riportati in allegato al decreto stesso. L’anno 2020 non viene considerato ai fini dei valori da utilizzare per il calcolo dell’ammissibilità, che saranno valutati sul triennio da n-4 a n-2, dove n   l’anno di agevolazione.

I requisiti per godere dell’agevolazione sono:

• Indice iFAT ≥ 2% oppure Indice iVAL ≥ 20%;

o Dove:

-iFAT (intensità gas sul fatturato) è definito come rapporto tra il costo

energetico e il fatturato.

-iVAL (intensit  gas sul Valore Aggiunto Lordo)   definito come rapporto

tra il costo energetico e il VAL.

• Consumo minimo nel periodo di riferimento di 1 GWh/anno ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore pari a 10,57275 kWh/Sm3;

• Avere al momento della presentazione della domanda o al pi  tardi entro il 31/12 dell’anno di presentazione della domanda stessa, in alternativa:

o un sistema di gestione dell’energia certificato secondo la norma ISO 50001.

o aver effettuato ed inviato ad ENEA una diagnosi energetica in corso di validità ed aver effettuato almeno un intervento tra la diagnosi precedente e la successiva.

• Tutte le imprese con consumi maggiori di 1.000.000 Sm3/anno, di gas per uso non energetico, dal 01/01/2022 non pagheranno inoltre le componenti RE_TIG e RE_IG in bolletta, sui consumi eccedenti il milione di Sm3;

Inoltre bisogna calcolare:

• il Valore Aggiunto Lordo (VAL, come definito dalla Commissione Europea) sul medesimo triennio

• il fatturato annuo ai fini IVA sul medesimo triennio

• il costo per gas naturale applicando i valori pubblicati annualmente da ARERA.

Considerazioni finali

Con il nuovo decreto alcune aziende vedranno ridotti in bolletta i corrispettivi relativi alle componenti RE_TIG e RE_IG, qualora rispettino i requisiti appena indicati.

Le imprese che accedono alle agevolazioni dovranno adottare le misure per l’uso efficiente dell’energia ai sensi del D.Lgs.n.102/2014.

E’ inoltre necessario attendere la pubblicazione di alcune delibere attuative da parte di ARERA nonchè la pubblicazione del portale dedicato da parte di CSEA per avere la piena operatività dell’agevolazione. Alens monitora l’evoluzione della normativa, l’applicabilità, l’operatività e non appena disponibili le raccolte dati ed il portale applicativo per la richiesta dello sgravio, verrà avviata con il Cliente l’attività necessaria.

Clicca qui per ricevere maggiori informazioni.

 

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